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giovedì 10 ottobre 2013

LEGGE REGIONALE TOSCANA 28/2004


LEGGE N° 28 del 31 Maggio 2004

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI,GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA'  DI ESTETICA 


   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 ;
Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento
regionale la disciplina:
“a) dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari, delle attività di cui all’art.1;
b) delle modalità di utilizzo delle attrezzature;
c) delle modalità di espressione del consenso di cui all’art. 4;
d) dell’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’art. 4, comma 3;
e) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di
esame di cui all’art.10”;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 25, adottata previa acquisizione dei
pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione
dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Ricordato che lo schema del presente Regolamento di attuazione è stato sottoposto all’attenzione degli Enti
Locali secondo la procedura prevista dall’art. 13 del Protocollo d’intesa in data 19 giugno 2006;
Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 4^ commissione consiliare e dalla 3^
commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 15 febbraio 2007;
Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni formulate dalla 4^ e 3^ commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2007, n. 688 con la quale è stato approvato il
regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e
di tatuaggio e piercing);
EMANA
il seguente Regolamento:
TITOLO I – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA


CAPO I – Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I – Requisiti comuni di spazi e locali



Art. 1 - Definizione ed oggetto
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei
requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40;
b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;
c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti
comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;
d) per legge, la legge regionale 28 del 2004.
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le
attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo art.41-42-43).
3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.
Art. 2 - Spazi e locali
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal
presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;
b) box doccia; 
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 3 - Requisiti comuni

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
a) acqua potabile;
b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è
vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2,salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;
b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri
metri;
d) abrogata (2)
3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico (3) e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) aerazione naturale e diretta mediante finestre; (4)
b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione
(5) forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche
artificiale. (6)
5. In tutti i locali del presente capo:
a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.
SEZIONE II – Zona operativa e di attesa
Art. 4 - Locali di esercizio dell'attività e di attesa

1. I luoghi per l’esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
b) all’attesa della clientela.
2. Nei locali destinati all’attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Art. 5 - Requisiti comuni
1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:
a) lavabo con acqua corrente calda e fredda;
b) distributore di sapone liquido;
c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non
richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (7)
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
Art. 6 - Superficie
1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal
   regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere .
4.Abrogato.
( N.B. Art.98''Accorpabilita' dei locali'')
Art. 7 - Altezza

1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.
2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a     2,4 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.
Art. 8 - Aerazione
1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
b) rispettosi delle norme UNI 10339;
c) rispettosi della normativa (10) disposizioni comunali sull’impatto acustico.
Art. 9 - Illuminazione
1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro( vedi anche art.100).
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può  essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10  comma 2, l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1(agg. nel 2011). (11)
Art. 10 - Cabine
1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.
3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
a) manicure o pedicure estetico;
b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
c) solarium viso;
d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
b) (12) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni
ultraviolette.
SEZIONE III – Doccia
Art. 11 – Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. L’installazione di una cabina con box doccia (13) è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino
trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
a) massaggi;
b) applicazioni di fanghi o di calore;
c) solarium integrale ad assetto orizzontale; (14)
d) bagno turco;
e) bagno di vapore;
f) sauna.
2. Il box (15) doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l’unico presente nell’esercizio. (16)
4. Il box (15) doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio. (14)
Art. 12 - Superficie
1. La superficie minima del box (17) doccia è di 0,49 (18) metri quadrati.
2. Abrogato (19)
3. Lo spazio della cabine di cui all’articolo 10 non comprende la superficie destinata al box (17) doccia.
SEZIONE IV - Servizi igienici
Art. 13 - Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
a) un lavabo per ogni dieci addetti;
b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
b) distributore asciugamani monouso;
c) sapone a dispensa.
4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.
5. Abrogato (20)
Art. 14 - Antibagno
1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere
installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.
2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI
del presente capo.
3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e
altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.
Art. 15 - Superficie
1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del
comma 2 dell'articolo 101, (21) hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio
comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di wc e lavabo e comunque
complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio
comunale.
Art. 16 - Aerazione

1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come
spogliatoio. (22)
SEZIONE V – Ripostiglio
                                                
                                                   Art. 17 - Obbligo e dotazioni minime 


1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno
spazio (23) adibiti a deposito di materiali in uso nell’esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia
nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l’eventuale
lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI
del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con
secchio di medie dimensioni;
b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati,
rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato,
alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.
(24)
Art. 18 - Superficie

1. La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio. (25)

Art. 19 - Aerazione

1. Abrogato (26)

SEZIONE VI – Spogliatoio

Art. 20 - Obbligo
1. Fermo restando quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
(Norme generali per l'igiene del lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25,
l’immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad
uso degli addetti.
2. Qualora nell’immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di
spogliatoio.

Art. 21 - Armadietti
1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad
esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell’indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei
camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.

Art. 22 - Superficie
1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela
ovvero all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli
armadietti di cui all’articolo 21. (27)
2. Superficie spogliatoio(ricavato in vano apposito):
Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative
sull’igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all’interno di un vano
apposito, adibito a spogliatoio  (anche in uso alla clientela) o all’interno del ripostiglio,
purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta
collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq 1,20 per ogni addetto
contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.
In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.
L’uso dell’antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una
superficie libera da arredi di mq 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.
3.Altezza:
L’ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un’altezza media non inferiore a m
2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico. 

Art. 23 - Pareti ed aerazione
1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un’altezza non
inferiore a 2 metri;
b) nel caso di assenza di finestre o d’impianto d’aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima
si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione
dell’ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera
b).

CAPO II – Requisiti igienico-sanitari

SEZIONE I – Pulizia e manutenzione

Art. 24 - Oggetto
1. Il presente capo costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge in tema di requisiti
minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.

Art. 25 - Linee guida
1. Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione
disciplinano:
a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

Art. 26 - Fascicolo d'esercizio
1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione
scritta e debitamente aggiornata relativa a:
a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la
sterilizzazione presso l'esercizio;
d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;
e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

SEZIONE II – Igiene operatori

Art. 27 - Abbigliamento
1. Durante l’orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
a) possibilmente di colore chiaro;
b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Art. 28 -Igiene delle mani
1. L’igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:
a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
b) assenza, durante l’esercizio dell’attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e
orologi;
c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
1) all’inizio e al termine dell’attività lavorativa;
2) dopo l’uso dei servizi igienici;
3) dopo aver fumato;
4) preliminarmente e successivamente all’esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e
ripetuto contatto con la pelle del cliente;
5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico
potenzialmente infetto del cliente.
2. L’operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le
pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
4. L’operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.


CAPO III – Modalità di utilizzo delle attrezzature

SEZIONE I – Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello

Art. 29 - Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle
attrezzature per le attività di estetica.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31
luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione
della relativa disciplina.

Art. 30 - Obblighi
1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le
procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni
igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l’utente:
a) sono rimuovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla
successiva utilizzazione qualora non siano monouso
b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate
nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo
ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
a) sostituiti qualora non siano monouso;
b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all’articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a
controllo di buon funzionamento tramite l’uso di test biologici regolarmente in commercio.

Art. 31 - Sterilizzazione
1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i
microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i
microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che
ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da
usare secondo le istruzioni del costruttore:
a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema
operativo tipo di vapore d’acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi
centigradi per due ore;
c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute
in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante
l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.
3. Il controllo di cui all’articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.

Art. 32 - Disinfezione ad alto livello
1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti
i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante
l’immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a
sterilizzazione ovvero a trattamenti con l’impiego di calore.

Art. 33 - Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione
1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l’operatore:
a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo
ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.

Art. 34 - Autoclave e stufa a secco
1. L’uso dell’autoclave di cui all’articolo 31, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri
apparecchi del medesimo comma 2.
2. L’autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all’articolo 31, comma 2, lettera a) e lettera b), possono
essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.
3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l’introduzione
degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio
cromatico.
4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al
momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere
utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per
un utente.
5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul
vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente
all’effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell’apparecchio fino alla loro
utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con
lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:
a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l’ausilio di guanti sterili o di pinze sterili
oppure disinfettate ad alto livello.
6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è
collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

Art. 35 - Sterilizzatore a sfere di quarzo
1. L’utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito
soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello
strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello
dell’impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l’operatore osserva
idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell’impugnatura.
4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.
5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade
germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Art. 36 - Disinfezione ad alto livello
1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni
disinfettanti di cui all’articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l’operatore provvede a:
a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
b) lavarli in acqua sterile;
c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal
fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

SEZIONE II – Strumentazione

Art. 37 - Strumenti soggetti a detersione e disinfezione
1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e
disinfettante i seguenti strumenti:
a) vasche;
b) apparecchiature per abbronzatura;
c) impianti di sauna;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti
con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
b) poltrone per trattamenti estetici.

Art. 38 - Aghi
1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo
ogni prestazione.
2. È vietato l’uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.

Art. 39 - Strumenti acuminati o taglienti
1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e
preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati secondo le
procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in
materiale che permette l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite
accidentali.

Art. 40 - Biancheria
1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all’impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature
dell’acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina,
prima dell’ultimo risciacquo.

CAPO IV – Onicotecnica

Art. 41 - Oggetto
1. L’attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con
apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L’apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.

Art. 42 - Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari
1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l’attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai
capi I, II e III del presente titolo.

Art. 43 - Requisiti formativi
1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1 Bis (Aggiunta del d.p.g.r. 31 del 18/7/2011) Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna
2. Abrogato (29)


TITOLO II – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING


CAPO I – Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I – Requisiti di idoneità di spazi e locali

Art. 44 - Oggetto e definizioni
1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle
attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione
dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali
dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente
definite dall’articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
a) requisiti concernenti l’idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla sezione I del presente
capo;
b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria
all’esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla sezione II del presente capo.
4. Il comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, fermi
restando i capi II e III del presente titolo.
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, esercitano
l’attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l’epidermide con deposizione del
pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione
dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.

Art. 45 - Superficie minima. Spazi e locali
1. Gli esercizi destinati all’esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri
quadrati e sono composti di:
a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;
c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l’esecuzione delle
prestazioni;
d) locale o spazio magazzino;
e) locale o spazio spogliatoio;
f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
g) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 46 - Requisiti comuni

1. Il locale polifunzionale e il locale per l’esecuzione delle prestazioni sono dotati di:

a) altezza media non inferiore a 2,7 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima
non è inferiore a 2,2 metri;

b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:

1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di
termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;

c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del
presente comma, è obbligatoria l’installazione di un impianto di climatizzazione dell’aria rispettoso della
normativa UNI 10339.

2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da
porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con
reti a maglia fitta.

3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi
e i disimpegni hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile
l’altezza minima non è inferiore a 2 metri.

4. I locali polifunzionale, per l’esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la
sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di
travature e canalizzazioni a vista.

5. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all’articolo 48, comma 1,
lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le
seguenti caratteristiche:

a) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;

b) distributore di sapone liquido;

c) distributore di asciugamani monouso;

6. Tutti i locali e spazi di cui all’articolo 45 sono inoltre dotati di:

a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;

b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a 2
metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;

c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.

Art. 47 - Locale polifunzionale

1. Il locale polifunzionale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) ha una superficie non inferiore a 6 metri
quadrati ovvero a 9 metri quadrati se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.

2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui
diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003.

Art. 48 - Locale per l’esecuzione delle prestazioni

1. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) è dotato di:

a) superficie di:

  - minimo 9 metri quadrati per un solo operatore;

  - (oltre alla superficie di cui al numero 1), (30) almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore.



  In tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e
  disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un’altezza che consenta
  non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;

b) fermo restando quanto prescritto dall’articolo 46, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra
pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d’arte, senza manufatti con la formazione di
sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;

c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all’articolo 47.

Art. 49 - Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione

1 . Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), è dotato
     di:

a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all’interno del
locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 48 mediante divisori con le caratteristiche di cui al
medesimo articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2);

b) altezza media non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima
non è inferiore a 2 metri;

c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:

-) un ottavo della superficie del pavimento;
-) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione
dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione
dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
-)nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;

d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all’articolo 48 o comunque non di passaggio.


1  bis (Aggiunta del d.p.g.r. 31 del 18/7/2011) In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.

.
2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all’interno del locale per
  l’esecuzione delle prestazioni:

a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l’esecuzione delle prestazioni;
b) la superficie del locale per l’esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello
 spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

2 Bis (Aggiunta del d.p.g.r 31 del 18/7/2011)Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
a) l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;

b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all’esercizio


Art. 50 - Magazzino

1. Il magazzino di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di
 uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per
 i rifiuti sanitari.

2. Il magazzino è dotato di:

a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;

b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:

  - superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento (o comunque non inferiore a 0,40


     metri quadrati);

    - installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre
       volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del
       locale;

c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e
disinfettabile.

3 . Lo spazio magazzino può essere ricavato all’interno del locale polifunzionale ovvero nel locale
spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:

a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;

b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto
della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata
nella superficie minima dell’esercizio di cui all’articolo 45, comma 1.

Art. 51 - Spogliatoio

1. Lo spogliatoio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) è dotato di:

a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun
operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore
eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;

b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:

- superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40


metri quadrati;

2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca, in continuo durante l’apertura
dell’esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei
volumi-ambiente per ora;

c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo
documentato ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera c), numero 2) di abbigliamento monouso e per il
personale amministrativo; gli armadietti sono costituti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e
disinfettabili.

2. L’accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.

3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.

Art. 52 - Servizio igienico

1. Il servizio igienico di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) è ubicato all’interno della superficie coperta
dell’esercizio e dotato di:

a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che
senza, ovvero un metro quadrato per l’antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i
casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;

b) aerazione con le caratteristiche di cui all’articolo 51, comma 1, lettera b), con possibilità nell’antibagno
di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche
delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;

c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal
locale polifunzionale;

d) antibagno quando l’accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;

e) pareti, compreso l’eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la
medesima altezza.

2. All’interno del servizio igienico è consentita l’installazione di una cabina doccia a condizione che occupi
spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1(cioè 1,20 metri quadrati di superficie con un lato minore non piu' corto di 90 centimetri) ; in ogni caso il pavimento della cabina
doccia ha caratteristiche antisdrucciolo certificate.

Art. 53 - Corridoi e disimpegni

1. I corridoi ed i disimpegni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g) sono dotati di:

a) larghezza non inferiore a 1 metro(32) lungo il tratto di transito;

b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.

2. Verso l’interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le
  necessità di passaggio, all’installazione di porte scorrevoli od a soffietto.

SEZIONE II - Requisiti tecnici

Art. 54 - Liquami reflui

1. I requisiti e le caratteristiche dell’impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali
sono fissati dal regolamento edilizio comunale.

2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo
45, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui
non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.

Art. 55 - Acqua potabile

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.

Art. 56 - Impianti di termoventilazione e climatizzazione

1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la
normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l’inquinamento acustico.

2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto
singolo o centralizzato per il riscaldamento dell’aria ambiente.

CAPO II – Requisiti igienico-sanitari

SEZIONE I - Requisiti gestionali

Art. 57 - Rifiuti

1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle
strutture sanitarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del d.p.r. 254/2003 con applicazione della relativa
disciplina.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende
disporre lo smaltimento.

Art. 58 - Fascicolo d’esercizio

1 . Ai fini di un’efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano fascicoli (33) con
pagine numerate nel quale sono annotati:

A) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;

B) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:

  -nominativo;

  - sede legale;

  - numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

  - descrizione delle:

a) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire
la sterilizzazione presso l’esercizio ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le
caratteristiche di cui al comma 2 bis dell’articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi
della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di
identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura. (34)

b) soluzioni adottate per l’abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l’operatore
e per il cliente;

c) procedure per la disinfezione e l’asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;

d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti di cui all’articolo 45, differenziate in relazione alla
destinazione d’uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell’atto di
affidamento;

C) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:

-apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;

- eventuali impianti di ventilazione meccanica.

Art. 59 - Ulteriore documentazione

1. Presso l’esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:

a) l’affidamento a ditta autorizzata dell’incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti
all’articolo 57;

b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente. (35)

SEZIONE II - Igiene operatori - Vaccinazioni

Art. 60 - Abbigliamento

1. Durante l’esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:

a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni
prestazione;

b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso
per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;

c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;

d) guanti monouso.

2. I camici monouso nonché i guanti monouso sopracitati sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.

Art. 61 - Igiene delle mani

1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie
corte e pulite.

2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l’operatore:

a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.

3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica (36)

disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.

Art. 62 - Vaccinazioni

1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove
campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.

CAPO III - Modalità di utilizzo delle attrezzature

SEZIONE I - Sterilizzazione delle attrezzature

Art. 63 - Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo
delle attrezzature per l’esecuzione di tatuaggi e piercing.

Art. 64 - Sterilizzazione

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l’esecuzione del
tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell’operatore
nell’esercizio dove presta l’attività secondo le procedure di cui al titolo I, capo III, sezione I, salvo quanto
stabilito dal presente articolo.

2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall’operatore essa è eseguita esclusivamente con
l’impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:

a) successivamente ad un’eventuale pulizia meccanica a secco, l’attrezzatura è immersa in soluzione
detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del
costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;

b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;

c) asciugatura con salviette monouso;

d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante
striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;

e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del
manuale di istruzioni dell’autoclave;

f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo
cura di evitare l’esposizione a polvere, luce ed umidità.

3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e
scadenza della sterilizzazione; l’intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della
sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.

4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di
conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.

5. L’operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature
sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione
accidentale.

SEZIONE II - Attrezzature per tatuaggi - Pigmenti

Art. 65 - Tatuaggi con aghi

1. Per l’esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita
dalle seguenti componenti principali:

a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto
dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale,
imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l’utilizzo tale
componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;

b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell’apparecchiatura all’interno delle quali
scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per
il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera
a) del presente comma;

c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell’apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati
ad un’estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del
pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all’inserimento nell’apparecchiatura;

d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell’apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma
mediante perforazione dell’epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c)
del presente comma; il montatore dell’apparecchiatura o l’operatore del tatuaggio cura personalmente la
saldatura degli aghi nella barra;

e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il
tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta
con ogni cliente; l’operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile
ovvero provvede alla loro sterilizzazione.

2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell’apparecchiatura, gli aghi staccati
dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle
lettere a), c) ed e) del comma 1, (37) sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.

3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati
solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l’operatore esegue l’assemblaggio degli aghi
personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l’esercizio.

Art. 66 - tatuaggi con altre tecniche

1 . Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell’articolo 64:

a) l’attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante
scarificazione;

b) le parti dell’apparecchiatura che perforano la cute per l’introduzione del pigmento nel derma nel caso
in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

Art. 67 - Pigmenti

1. Per l’esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di
documento tecnico nel quale sono almeno riportati:

a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;

b) composizione (38) del pigmento;

c) attestazione di atossicità e sterilità; (39)

d) abrogata. (40)

1 bis(Aggiunta dal d.p.g.r 31 del 18/7/2011). I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
AP(2003)2 del 19 giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make-up), nelle par-ti non disciplinate
da normative dell’Unione europea o italiana attuativa. (41)

2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi(cioe' in mancanza di batteri)

SEZIONE III - Attrezzature per piercing

Art. 68 - Attrezzature per piercing

1. Il piercing è eseguito mediante:

a) ago cannula o ago da piercing;

b) forbici o pinze;

c) pinze ad anelli;

d) dispositivi meccanici di foratura;

e) monili per piercing.

Art. 69 - Ago cannula

1. L’ago cannula è lo strumento con il quale l’operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita
di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.

2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il
confezionatore abbia attestato:

a) l’avvenuta sterilizzazione;

b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;

c) il metodo di sterilizzazione.

Art. 70 - Forbici o pinze

1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l’operatore taglia a misura l’ago cannula.

2. L’operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

Art. 71 - Pinze ad anelli

1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l’operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica
nella quale si intende eseguire la perforazione con l’ago cannula.

2. L’operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

Art. 72 - Dispositivi meccanici di foratura

1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del preorecchino
nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il
foro nel padiglione auricolare.

2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall’impugnatura, dal congegno che imprime il movimento
al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il preorecchino
stesso.

3. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.

4. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni
utilizzazione.

5. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite
buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.

6. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui
siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l’uso di cartucce
monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Art. 73 - Monili o pre-orecchini

1 . Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute,
l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione
singola monouso sulla quale sono indicati: (42)

a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;

b) il metodo di sterilizzazione;

c) la composizione metallica percentuale.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e
ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con
tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini
sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo
58. (43)

CAPO IV - Attività promiscue

Art. 74 - Attività promiscue in unico esercizio

1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le
attività di estetica disciplinate al titolo I, fermo restando l’obbligo dello specifico titolo abilitativo.

2. Nei casi di cui al comma 1:

a) gli esercizi dispongono del locale per l’esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia
e la sterilizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati
dal titolo II.

b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma
hanno i requisiti disciplinati dal titolo I.

CAPO V - Piercing del padiglione auricolare

SEZIONE I - Spazi e locali

Art. 75 - Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 5 della legge, il presente capo disciplina l’idoneità dei
locali o spazi nonché gli altri requisiti per l’effettuazione del piercing al padiglione auricolare.

2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al
lobo dell’orecchio.

Art. 76 - Spazi e locali

1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola
con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.

2. L’esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività
di vigilanza e controllo e comporta l’osservanza di quanto stabilito nel presente capo.

3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:

a) un locale per l’esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all’articolo 48;

b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte
all’articolo 49;

c) un servizio igienico ubicato all’interno dell’immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le
caratteristiche di cui all’articolo 46, comma 5;

d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.

4. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo
lobo auricolare e ai margini dell’elice.

SEZIONE II - Attrezzature

Art. 77 - Padiglione auricolare

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 78, l’operatore esegue il piercing al padiglione auricolare
esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui,
rispettivamente, agli articoli 69 e 72, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti
monouso.

Art. 78 - Lobo auricolare

1. L’operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l’utilizzo di dispositivo
meccanico di foratura per piercing di cui all’articolo 72 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua
parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all’articolo 69, comma 2.

2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l’articolo 73, commi 1 e 2.

TITOLO III - CONSENSO

CAPO I - Oggetto

Art. 79 - Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge, il presente titolo disciplina le modalità di
espressione del consenso.

2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle
forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

a) autorizzazione ai trattamenti;

b) presa d’atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del
trattamento.

CAPO II - Consenso informato

Art. 80 - Accertamenti

1. Salvo evidente maggiore età, l’operatore accerta l’età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di
esibizione di documento che ne attesta l’identità.

2. L’operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l’assenza di controindicazioni all’esecuzione del
tatuaggio o del piercing.

3. L’operatore non effettua l’accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed
esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore
ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X , capo I del codice civile.

Art. 81 - Informativa e consenso

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge, l’operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui
rischi legati all’esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.

2. L’operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello
è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.

3. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 80 e prima dell’esecuzione del trattamento, il
richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed
E del presente regolamento anche nelle parti concernenti l’autorizzazione al trattamento dei dati in
osservanza del d.lgs. 196/2003.

4. L’operatore inoltre:

a) custodisce l’originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un’ordinata conservazione e
un’agevole consultazione per eventuali controlli, nell’osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento
dei dati;

b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al
tutore.

5. È consentito, per il consenso informato, l’uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le
indicazioni di quella allegata al presente regolamento.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 82 - Requisiti strutturali

1 . In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella dichiarazione di inizio attività di
cui all’articolo 1 della legge è attestata la presenza dei seguenti requisiti:

a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l’esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate,
anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:

- separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;

- presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma 2 e
   57.

b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

2. L’Azienda USL verifica l’idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Art. 83 - Requisiti igienico-sanitari

1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui, rispettivamente, al titolo I, capo III e titolo II, capo III sezione I anche in luoghi diversi da quelli in cui si svolge la manifestazione pubblica.

2. Le attività di tatuaggio e piercing sono effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui
al titolo II, capo III, sezioni II e III.

3. Per il piercing al padiglione auricolare si osserva il titolo II, capo V. (44)

Art. 84 - Documentazione

1. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’organizzatore della manifestazione pubblica comunica al
comune l’elenco degli operatori con l’indicazione completa delle generalità.

2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli
organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

TITOLO V – PERCORSI FORMATIVI E COMPOSIZIONE COMMISSIONE D'ESAME

CAPO 0I – Requisiti dei percorsi formativi (45)

Art. 84 bis - (Requisiti dei percorsi formativi)

1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard
definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296.

2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing
sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti
formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi
effettuati in altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing costituiscono crediti
formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) da ultimo modificata dalla legge
regionale 27 luglio 2007, n. 40.

CAPO I - Profilo di estetista

Art. 85 - Percorso formativo per estetista (46)

1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:

a) superamento di un esame teorico – pratico, ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale di
base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali;
lo standard minimo del percorso è specificato nell’allegato F;

b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono
esercitare l' attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico – pratico,
a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

- percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G;
- attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.

2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:

a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla
dalla contrattazione collettiva di categoria;

b) ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante
entrambe le seguenti condizioni:

- la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;

- il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in
qualità di dipendente a tempo pieno.

3 . L’attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del
comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un’impresa di estetista.

4 . Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:

a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione di
cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);

b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi della normativa
anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.

5. Ai fini dell’accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di
istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dal-le
disposizioni attuative della l.r. 32/2000.

Art. 86 - Percorsi formativi di tecnico qualificato di piercing e tatuaggio per estetisti

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge, coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista ed
intendono svolgere attività di tatuaggio o piercing sono tenuti a conseguire le corrispondenti qualifiche
mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento del relativo percorso formativo
abbreviato di cui agli allegati M e N.

Art. 87 - Trucco con dermopigmentazione

1. Coloro che sono in possesso della qualifica di estetista ed intendono eseguire trucco con
dermopigmentazione svolgono un corso della durata di ottanta ore, il cui standard minimo del percorso è
specificato nell’allegato H al presente regolamento; al termine del corso è previsto il superamento di un
esame finale.

Art. 88 - Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di estetista

1. Al termine del percorso formativo previsto all’articolo 85, commi 1 e 2, è previsto il superamento di un
esame teorico-pratico davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81
e 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”)

2. Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all’articolo 82, comma 1,
lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 89 - Aggiornamento per coloro che esercitano attività di estetica

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di estetica partecipano ogni
cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo
svolgimento di un test finale.

2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità
formative dell’area igienico-sanitaria.

CAPO II - Profilo di tecnico qualificato in tatuaggio

Art. 90 - Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio

1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il
superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la
partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I al
presente regolamento.

2 . Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:

a) diploma di istruzione di secondo ciclo;

b) qualifica professionale di secondo livello;

c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.

Art. 91 - Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in

tatuaggio

1 . Al termine del percorso formativo, previsto all’articolo 90 ed al fine del conseguimento della qualifica di
tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la
cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 del d.p.g.r. 47/R/2003.

2. Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all’articolo 82, comma 1,
lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 92 - Aggiornamento per coloro che esercitano attività di tatuaggio

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano
ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo
svolgimento di un test finale.

2 . Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità
formative dell’area igienico-sanitaria.

Art. 93 - Percorso formativo di tecnico qualificato in piercing per tecnico qualificato in tatuaggio

1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing,
conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.

2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di
un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di
cui all’allegato L.

3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione
delle lezioni teoriche su materiale inerte.

4. Lo stage di cui all’allegato L ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

CAPO III - Profilo di tecnico qualificato in piercing

Art. 94 - Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing

1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si intende conseguita mediante il
superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la
partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato
nell’allegato L al presente regolamento.

2 . Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:

a) diploma di istruzione di secondo ciclo;

b) qualifica professionale di secondo livello;

c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.

Art. 95 - Commissione d’esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing

1. Al termine del percorso formativo previsto all’articolo 94 ed al fine del conseguimento della qualifica di
tecnico qualificato in piercing, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una
commissione, la cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 del d.p.g.r. 47/R/2003.

2 . Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all’articolo 82, comma 1,
lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 96 - Aggiornamento per coloro che esercitano attività di piercing

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni
cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo
svolgimento di un test finale.

2 . Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità
formative dell’area igienico-sanitaria.

Art. 97 - Per corso formativo di tecnico qualificato di tatuaggio per tecnico qualificato in piercing

1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio,
conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.

2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di
un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all’area tecnicoprofessionale di cui all' allegato I


3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione
delle lezioni teoriche su materiale inerte.

4 . Lo stage di cui all’allegato I ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

TITOLO VI – Norme transitorie e finali

Art. 98 - Accorpabilità dei locali

1 . Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio comunale, ai fini del presente regolamento si
considerano accorpabili in un solo locale due locali collegati mediante un’apertura priva di porta con una superficie non inferiore a 4 metri quadrati (Ad esempio h.2,10 metri / Larg. 1,90 metri)

Art. 99 - Margini di tolleranza

1. Alle misure lineari si applicano le tolleranze indicate dal regolamento edilizio comunale(con il moderno REU-Regolamento edilizio unificato abbiamo un margine del 2 per cento).

2. Alle misure di superfici si applica una tolleranza non superiore al 2,5 per cento.

Art. 100 - Criteri di misura

1 . Le superfici finestrate sono convenzionalmente misurate:

a) al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore ad ottanta centimetri quando utilizzate per l’illuminazione naturale;

b) al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti quando apribili quando utilizzate per l’aerazione naturale.

2. L’altezza libera di uno spazio o locale è misurata secondo le indicazioni del regolamento edilizio
comunale.

.

Art. 101 - Norme suppletive e integrative

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti edilizi comunali.

2 . L’obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera
dall’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9
settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), da ultimo modificata dalla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche. (47)

Art. 102 - Norme transitorie per attivita' di dermopigmentazione,
tatuaggio e piercing

1 . Ai fini dell’applicazione del termine di adeguamento ai sensi dell’articolo 13 della legge come attuato dagli articoli 104 e 105, coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione ovvero di tatuaggio e piercing presentano al comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio.

2 . La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

3 . A coloro che già esercitano attività di tatuaggio o piercing sono riconosciute le competenze di cui ai corrispondenti allegati I e L relative:

a) all’area socio – culturale;

b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni
generali di deontologia ed al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE,
della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) da ultimo modificato dalla legge 18 aprile 2005, n.
62;

c) all’area psicologica e sociale;

d) all’area tecnico – professionale.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 i percorsi formativi hanno un monte ore complessivo di  90 ore.

5. A coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione è riconosciuto il possesso di

competenze in termini di credito formativi di cui all’allegato H relative:

a) all’area socio – culturale;

b) all’area tecnico – professionale.

6. Per i soggetti di cui al comma 5 il percorso formativo ha un monte ore complessivo di 20 ore.

Art 102 Bis-Norme transitorie per attivita' di sola
apposizione unghie.


1. Coloro che all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ‘Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing’ ”) esercitavano l’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l’attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell’accesso al percorso formativo per l’ottenimento della qualifica, attestano l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:

a) documentazione dell’iscrizione dell’attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell’attività in qualità di dipendente.

3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati:

a) allegato F relative a:

1) area socio-culturale;

2) 50 ore per l’area giuridica;

3) area psicologica e sociale;

4) 50 ore per l’area tecnico professionale;

b) allegato G relative a:

1) area socio-culturale;

2)80 ore per l’area giuridica;

3) area psicologica e sociale;

4) 50 ore per l’area tecnico professionale.

4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:

a) 1350 ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;

b) 2010 ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.

5. Si applica l’articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l’esercizio dell’attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l’attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.

Art. 103 - Requisiti formativi per titolari di palestre

1. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercire come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.

Art. 104 - Termini di adeguamento

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing, si
adeguano alle disposizioni contenute negli articoli indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma, entro
centottanta giorni dalla loro entrata in vigore ai sensi dell’articolo 105, comma 1:

a) agli articoli da 54 a 73;

b) all’articolo 74, comma 2, lettera a) sulla dotazione obbligatoria di spazi per l’esecuzione delle
prestazioni di tatuaggio e piercing nonché della pulizia e sterilizzazione in caso di attività promiscue in
unico esercizio;

c) agli articoli da 76 a 78.

2. Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai
requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli
articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis. (48)

2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi
i seguenti casi:

a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n.
378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;

b) cessione totale dell’esercizio per atto tra vivi. (49)

2 ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012.
2 quater. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012.

3 . Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge, i comuni adeguano i propri regolamenti al presente
regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 105 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge il giorno successivo alla pubblicazione del presente
regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore i seguenti articoli:

a) da 54 a 73 concernenti i requisiti igienico sanitari e le modalità di utilizzo delle attrezzature per le
attività di tatuaggio e piercing;

b) 74, comma 2, lettera a) sulle attività promiscue in unico esercizio;

c) 77 e 78 sul piercing al padiglione auricolare.

2 . Il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana entrano altresì in vigore gli articoli da 79 a 81 sul consenso informato e le modalità della sua
espressione.

3. Trenta giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana entrano in vigore:

a) gli articoli da 24 a 28 sui requisiti igienico-sanitari per le attività di estetica;

b) gli articoli da 29 a 40 sulle modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

Note

1. Parola inserita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 1.

2. Lettera abrogata con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

3. Parola soppressa con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

4. Parole soppresse con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

5. Parola così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

6. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

7. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 3.

8. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.

9. Comma abrogato con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.

10. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

11. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 6.

12. Parole soppresse con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 7.

13. Parola inserita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

14. Parole aggiunte con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

15. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

16. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

17. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.

18. Cifra così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.

19. Comma abrogato con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.

20. Comma abrogato con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 10.

21. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 11.

22. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 12.

23. Parole aggiunte con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

24. Comma inserito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

25. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 14.

26. Articolo abrogato con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 15.

27. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.

28. Comma abrogato con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.

29. Comma abrogato con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 17.

30. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 18.

31. Comma aggiunto con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 19.

32. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 20.

33. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

34. Parole aggiunte con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 21.

35. Lettera così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 22.

36. Parola così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 23.

37. Parole così sostituite con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 24.

38. Parola soppressa con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

39. Parola così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

40. Lettera abrogata con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

41. Comma aggiunto con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

42. Alinea così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

43. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

44. Cifra così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 27.

45. Capo inserito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 28.

46. Articolo così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 29.

47. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 30.

48. Comma così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.

49. Comma inserito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.

50. Periodo così sostituito con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 34.

51. Cifra così sostituita con Dpgr 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 35.


Allegati

 ALLEGATO A  All1 - Allegato A  alla legge 1/1990– Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di estetista ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge.

ALLEGATO B All2 - Allegato B – Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge .

ALLEGATO CAll3 - Allegato C – Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercing ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge.

ALLEGATO DAll4 - Allegato D – Tatuaggio consenso informato (art. 81).

ALLEGATO EAll5 - Allegato E – Piercing consenso informato (art. 81) .

ALLEGATO FAll6 - Allegato F – (art. 85, comma 1, lettera a) . Standard minimo del percorso formativo per estetista .

ALLEGATO GAll7 - Allegato G – (art. 85, comma 1, lettera b). Standard minimo del percorso formativo per gestione di attività autonoma di estetica .

ALLEGATO HAll8 - Allegato H – (art.87). Standard minimo del percorso formativo per addetto al trucco con dermopigmentazione .

ALLEGATO IAll9 - Allegato I – (art. 90). Standard minimo del percorso formativo per tecnico qualificato in tatuaggio .

ALLEGATO LAll10 - Allegato L – (art. 94). Standard minimo del percorso formativo per tecnico qualificato in piercing .

ALLEGATO MAll11 - Allegato M – (art. 86). Standard minimo del percorso formativo abbreviato per tecnico qualificato in tatuaggio.

ALLEGATO NAll12 - Allegato N – (art. 86). Standard minimo del percorso formativo abbreviato per tecnico qualificato in piercing

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