AVVISO URGENTE:PER TUTTE LE ALLIEVE CHE SOSTERRANNO IL CORSO DI LEGISLAZIONE AL TERZO ANNO


SIETE PREGATE DI PRESENTARVI ALLA PRIMA LEZIONE MUNITE GIA' DELLA DISPENSA CHE POTRETE TROVARE SUL NOSTRO BLOG SOTTO LA VOCE "LEGISLAZIONE 3°ANNO''.

E' OBBLIGATORIO FOTOCOPIARE SOLAMENTE:
--->LEGGE REGIONALE 28/2004
--->LEGGE NAZIONALE 1/1990.

E' FACOLTATIVO INVECE FOTOCOPIARE LE ALTRE LEGGI PRESENTI,I CUI CONTENUTI VERRANNO TRATTATI SOLAMENTE IN PARTE NEL CORSO DELLE LEZIONI.

N.B.:TUTTE LE LEGGI INSERITE SONO VISIBILI INTEGRALMENTE CLICCANDO SU ''Continua a leggere'' E DI CONSEGUENZA FOTOCOPIABILI.

martedì 30 marzo 2010

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n.7 (SOLARIUM)

GAZZETTA 15-7-2011 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 163
SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7


Categoria    : SOLARIUM PER L’ABBRONZATURA

Elenco apparecchi :
a) Lampade abbronzanti UV-A
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990) 
b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi
Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

lunedì 15 marzo 2010

LEGGE NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DI ESTETISTA N°. 1/1990






LEGGE N.1 DEL 4 GENNAIO 1990



E’ composta da 13 art. ed indica tutto ciò che un soggetto deve fare per diventare estetista, indica inoltre i suoi campi di competenza.

Come leggere una legge

Una legge è suddivisa in:

TITOLI

CAPI

SEZIONI

ARTICOLI

COMMI



ARTICOLO  1
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.