AVVISO URGENTE:PER TUTTE LE ALLIEVE CHE SOSTERRANNO IL CORSO DI LEGISLAZIONE AL TERZO ANNO


SIETE PREGATE DI PRESENTARVI ALLA PRIMA LEZIONE MUNITE GIA' DELLA DISPENSA CHE POTRETE TROVARE SUL NOSTRO BLOG SOTTO LA VOCE "LEGISLAZIONE 3°ANNO''.

E' OBBLIGATORIO FOTOCOPIARE SOLAMENTE:
--->LEGGE REGIONALE 28/2004
--->LEGGE NAZIONALE 1/1990.

E' FACOLTATIVO INVECE FOTOCOPIARE LE ALTRE LEGGI PRESENTI,I CUI CONTENUTI VERRANNO TRATTATI SOLAMENTE IN PARTE NEL CORSO DELLE LEZIONI.

N.B.:TUTTE LE LEGGI INSERITE SONO VISIBILI INTEGRALMENTE CLICCANDO SU ''Continua a leggere'' E DI CONSEGUENZA FOTOCOPIABILI.

giovedì 10 ottobre 2013

LEGGE REGIONALE TOSCANA 28/2004


LEGGE N° 28 del 31 Maggio 2004

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI,GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA'  DI ESTETICA 


   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 ;
Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento
regionale la disciplina:
“a) dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari, delle attività di cui all’art.1;
b) delle modalità di utilizzo delle attrezzature;
c) delle modalità di espressione del consenso di cui all’art. 4;
d) dell’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’art. 4, comma 3;
e) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di
esame di cui all’art.10”;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 25, adottata previa acquisizione dei
pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione
dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Ricordato che lo schema del presente Regolamento di attuazione è stato sottoposto all’attenzione degli Enti
Locali secondo la procedura prevista dall’art. 13 del Protocollo d’intesa in data 19 giugno 2006;
Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 4^ commissione consiliare e dalla 3^
commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 15 febbraio 2007;
Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni formulate dalla 4^ e 3^ commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2007, n. 688 con la quale è stato approvato il
regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e
di tatuaggio e piercing);
EMANA
il seguente Regolamento:
TITOLO I – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA


CAPO I – Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I – Requisiti comuni di spazi e locali

mercoledì 10 luglio 2013

NUOVA LEGGE COSMETICI

INFORMAZIONE PER LE ALLIEVE DELL'ACCADEMIA ESTETICA, IN PARTICOLARE PER COLORO CHE FREQUENTANO IL 3°ANNO.
In data 11 Luglio 2013 entrerà in vigore la nuova regolamentazione sui prodotti cosmetici che andrà a sostituire la precedente legge n° 713/1986.
La normativa a cui mi riferisco è il REGOLAMENTO N° 1223/2009.

Per visualizzare il regolamento completo cliccare qui  e per visualizzare una sintesi del regolamento cliccare qui .

Nota Bene: Si invitano le allieve che dovranno sostenere il corso a Ottobre a leggere attentamente il contenuto dei 40 articoli presenti nel suddetto regolamento che in parte verranno trattati a lezione.