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mercoledì 31 agosto 2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

CAPO I __________________________________________________________________________
DISPOSIZIONI GENERALI_________________________________________________________
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ________________________________________
ART.2 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ___________________________
ART. 3 – ESERCIZIO DI ATTIVITA’______________________________________________
ART. 4 – ZONIZZAZIONE ______________________________________________________
CAPO II__________________________________________________________________________
NORME PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ________________________________________
ART. 5 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’__________________________________

ART.6 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ _____________
ART. 7 - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO____________________________________
ART. 8 - ATTIVITÀ INTEGRATE ________________________________________________
ART. 9 - VENDITA DI PRODOTTI________________________________________________
ART. 10 - ATTIVAZIONE E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO __________________________
CAPO III _________________________________________________________________________
GESTIONE D'ESERCIZIO__________________________________________________________
ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ESERCIZIO _______________________
ART. 12 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO _____
ART. 13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA_____________________
ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ _________________________________________
ART. 15 - RICORSI ____________________________________________________________
CAPO IV _________________________________________________________________________
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ _____________________________________
ART. 16 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI ______________________________________
ART. 17 - ORARI _____________________________________________________________
ART. 18 - PUBBLICITÀ________________________________________________________
CAPO V _________________________________________________________________________
CONTROLLI E SANZIONI_________________________________________________________
ART. 19 - CONTROLLI ________________________________________________________
ART.20 - PROVVEDIMENTI INIBITORI _________________________________________
ART.21 - DECADENZA E REVOCA _____________________________________________
CAPO VI ________________________________________________________________________
NORME TRANSITORIE E FINALI__________________________________________________
ART.22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTIVITA’ DI BARBIERE____________
ART. 23 – RINVIO ALLA LEGGE _______________________________________________
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. L'attività di Acconciatore (già parrucchiere per uomo, donna ed unisex) e l'attività di Estetista, siano
esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14
gennaio 1963 n° 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142 e legge 174 del 17/08/2005,
dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, legge 02/04/2007, n. 40, dalla legge regionale Toscana 17 ottobre
1994, n. 74 e successiva L.R.T. 31/05/2004 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, dalle
disposizioni del presente Regolamento, approvato con Deliberazione n. 44 del 17/04/2007.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono comunque sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L’attività professionale di acconciatore, esercitata nella forma di impresa ai sensi delle norme
vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere
l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario e ogni altro servizio inerente o complementare.
4. Gli acconciatori, nell’esercizio della loro attività, possono svolgere semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico.
5. L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione
degli inestetismi presenti. Tali attività, l’uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre
1986, n. 713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono regolamentati dalla legge
regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
6. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.
7. Sono fatte salve le norme igienico- sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, gli
addetti e gli utenti, nonché le norme urbanistico- edilizie e di tutela dall’inquinamento acustico ed
ambientale previste dalla normativa vigente.

ART.2 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Per poter svolgere l’attività di acconciatore e estetista occorre:
a) - essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 575/1965 e dal D lgs n 490/1994, e loro
successive modifiche ed integrazione, da parte:
- del titolare , in caso di impresa individuale;
- di tutti i soci, nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
b) -requisiti professionali di cui alla legge 161/1963e successive modificazioni e integrazioni, per le
attività di acconciatore;
c) -requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per le attività di estetista
d) la localizzazione dell’attività in locali che abbiano una destinazione d’uso compatibile con
l’insediamento e l’esercizio, negli stessi, della attività di acconciatore, nonchè requisiti strutturali,
igienico- sanitari e di sicurezza in genere che consentano un igienico e sicuro svolgimento della attività
stessa.

ART. 3 – ESERCIZIO DI ATTIVITA’
1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita
dichiarazione di inizio attività di cui agli art. 58 e 59 della LRT 20 gennaio 1995 , n 9.
2. È fatto divieto di esercitare l'attività di acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing, in forma
itinerante o di posteggio.
3. Le attività di acconciatore e di estetista possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio
del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa in
favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie
occasioni.
4. Ad una stessa impresa è consentito svolgere l’attività di acconciatore in più sedi, previo
l’ottenimento dei relativi titoli autorizzatori previsti dal presente regolamento.
5. Per ogni sede dell’impresa, autorizzata all’esercizio dell’attività di acconciatore, deve essere
designato almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti/abilitazioni professionali previsti
dalla normativa vigente.
6. L’attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente a quella di estetista, in uno stesso
esercizio, da una stessa impresa o da imprese diverse, purchè ciascuna attività sia distintamente
autorizzata o abilitata ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento. Le attività in questione
possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
7. E’ vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale
professionalmente qualificato e abilitato.
8. E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori
di anni quattordici.

ART. 4 – ZONIZZAZIONE
1. Ai fini di un adeguato monitoraggio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, il
territorio comunale viene diviso nello stesso numero di zone previste dal Piano degli insediamenti
relativi agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed Editoria e, più precisamente:
- ZONA 1 - CENTRO STORICO
- ZONA 2 – CITTA’
- ZONA 3 - FRAZIONI
- ZONA 4 – ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI , FI-PI-LI

CAPO II
NORME PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
1. La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente,codice fiscale;
b) nel caso di impresa gestita in forma societaria la ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al
direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo imprese artigiane;
c) indicazione dell’ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
d) tipologia dell'attività.
2. Nella Dichiarazione di Inizio Attività, devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i
seguenti requisiti:
a) requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni,
per i dichiaranti l'inizio di attività di acconciatore
b) requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i dichiaranti l’inizio di attività di estetista
Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o, quando si
tratti di impresa avente i requisiti dalle leggi n. 161/1963, n. 1142/1970 e n. 1/1990.
c) requisiti di onorabilità
d) (nel caso di società): indicazione degli estremi dell’atto costitutivo e statuto, stipulato nelle
forme previste dalla vigente normativa in materia
e) (nel caso di cittadino extra-comunitario): essere in possesso del permesso di soggiorno in
corso di validità
Deve essere altresì dichiarato.
a) - disponibilità dei locali
b) - di avere rispettato:
- regolamento locale di Polizia Urbana
- regolamento edilizio
- norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso
- norme in materia igienico - sanitaria
3. La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata della sotto elencata documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e registrati
all'Ufficio del Registro.
b) Copia permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario
c) Copia certificazione attestante la qualifica professionale, rilasciato dalla C.P.A. in
caso di attività di acconciatore e/o diploma/attestazione di abilitazione professionale
per attività di estetista
d) planimetria dettagliata dei locali in scala da 1/100, con indicazione della destinazione
d’uso, l’ubicazione delle macchine e degli impianti nonché il percorso degli scarichi
e) dichiarazione del rispetto del rapporto aeroilluminante e/o presenza di ricambio
d’aria forzato dimensionato ai sensi delle norme UNI 100339
f) dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico sulla base delle norme
vigenti
g) dichiarazione sul rispetto della presenza dei macchinari secondo quanto previsto
dalla legge n. 1/1990 e L.R.T. N. 74/94 per svolgere anche o solo attività di estetica
h) Relazione sugli impianti di climatizzazione presenti
i) dichiarazione relativa alla conformità urbanistica-edilizia
j) dichiarazione di modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani e
pericolosi
k) Relazione tecnica relativa alla descrizione del ciclo di lavorazione, alle modalità di
sanificazione e sterilizzazione degli strumenti utilizzati
l) dichiarazione e/o valutazione di impatto acustico
4. Sono soggetti, altresì, a denuncia di inizio di attività, di cui agli articoli 58 e 59 della LR 20
gennaio 1995 , n 9 :
a) il subingresso, senza modifiche strutturali e funzionali dei locali, nella
titolarità di un esercizio già regolarmente autorizzato;
b) le trasformazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all’esercizio
della attività:
c) la variazione del legale rappresentante di società gia autorizzate all’esercizio
della attività;
d) la variazione del responsabile tecnico

ART.6 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
1. La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata o inviata in duplice copia. Di
esse una rimarrà al Comune e l’altra servirà all’impresa.
La stessa deve essere inoltrata al Comune di Pontedera, mediante:
1) consegna a mano all’ufficio SUAP (la data di presentazione è quella della consegna)
2) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune (la data di presentazione è quella della
consegna)
3) inoltro postale tramite raccomandata a/r (la data di presentazione è quella di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo)

ART. 7 - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO
1. Sulla Dichiarazione di Inizio Attività, accompagnata da autocertificazione dell’esperimento di
prove atte ad accertare l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge necessari per l’esercizio
dell’attività, nell'ambito dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento, procede alla verifica d'ufficio
la sussistenza dei suddetti requisiti e presupposti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all’interessato, il divieto di inizio e/o prosecuzione della attività.

ART. 8 - ATTIVITÀ INTEGRATE
1. È possibile l'esercizio congiunto di attività di estetista ed acconciatore nella stessa sede, sia in
forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell'esercizio deve presentare due distinte Dichiarazioni di Inizio Attività e la
disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente
le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti
disposizioni di legge.
3. Condizione essenziale per poter presentare la DIA per l'apertura di esercizio misto è il possesso
delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto
dalla legge 161/1963, 1142/1970 e 1/1990 con particolare riferimento all’art. 9 e L.R. T. n. 74/94.

ART. 9 - VENDITA DI PRODOTTI
1. Alle imprese artigiane esercenti le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, che vendano
o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività,
al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative
all'esercizio del commercio in sede fissa.

ART. 10 - ATTIVAZIONE E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
1. L’attività deve essere avviata entro un anno dalla presentazione della relativa dichiarazione di
inizio. In difetto, gli effetti prodotti dalla Dichiarazione di inizio attività decadono automaticamente.
2. La sospensione dell'attività di un esercizio già avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi,
deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto e non può
comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.
3. Nei casi di mancata attivazione dell’esercizio ovvero di chiusura temporanea, oltre i termini
consentiti, di un esercizio già avviato, il Funzionario Responsabile notifica a mezzo di lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, la decadenza dal titolo che consente l’esercizio della attività.

CAPO III
GESTIONE D'ESERCIZIO

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ESERCIZIO
1. Il trasferimento della sede dell'esercizio, deve essere comunicato al Comune
2. Nella comunicazione deve essere precisata la zona comunale di cui all’art. 4), nella quale è
ubicata la nuova sede dell’attività, autocertificando e dichiarando tutto quanto previsto dall’art. 5 del
presente regolamento.
3. Alla presente comunicazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 “Istruttoria del
procedimento”.

ART. 12 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO
1. In caso di ampliamento/riduzione dei locali, gli interessati dovranno presentare una DIA che
contenga, oltre ai dati della abilitazione di esercizio, la precisazione della superficie che viene ampliata
o ridotta. Se l’ampliamento o riduzione di superficie ha comportato presentazione di una DIA Edilizia
oppure il rilascio di provvedimenti amministrativi (permesso a costruire, autorizzazione ecc), occorre
precisarne gli estremi (numero e data) ed indicare anche gli estremi della agibilità del fondo rilasciata
dopo l’effettuazione degli interventi edilizi.
2. A detta DIA di ampliamento o riduzione di superficie dovrà essere allegata la nuova planimetria
con le nuove destinazioni d’uso e disposizione delle attrezzature.

ART. 13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA
1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività è soggetto a comunicazione da inviare al Comune entro e
non oltre 180 giorni dalla data di trasferimento del titolo.
Nella comunicazione di subingresso devono essere precisati:
- estremi dell’atto di trasferimento in proprietà o gestione dell’attività (data, notaio
rogante, registrazione)
- estremi dell’attività nella quale si subentra (ditta, indirizzo, insegna, titolo che
abilita all’esercizio della attività (numero e data) già intestati al cedente o dante causa);
- eventuali modifiche, strutturali e/o funzionali, introdotte nell’attività.
Nella stessa comunicazione, o con atto a parte, deve essere autocertificato, ai sensi del DPR
445/2000 il possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, per l’esercizio della attività,
così come previsto dall’art.5 del presente regolamento.
La prosecuzione della attività dell’azienda acquistata o in gestione pro-tempore, da parte del
subentrante, è ammessa a condizione che quest’ultimo presenti al Comune regolare e valida
comunicazione di subingresso, documentata con quanto previsto al precedente art.5.
2. Il subentrante per atto tra vivi, che non sia in possesso dei requisiti professionali per
l’esercizio della attività, non può dare inizio all’attività prima di essere in possesso dei requisiti ed
avere presentato al Comune regolare e valida comunicazione di subingresso. Qualora non entri in
possesso dei requisiti professionali per l’esercizio della attività entro un anno dalla data di stipula
dell’atto di trasferimento in proprietà o gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività dal dante
causa.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o
l’inabilitazione del titolare all’esercizio della attività, coloro che divengono titolari dell’azienda o
gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l’esercizio, anche se privi
dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o, il tutore
dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, gli eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la
gestione dell’azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età
dei figli minorenni, purchè l’attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica
professionale. La relativa comunicazione deve essere presentata entro 6 mesi dall’evento, poiché in
caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza del titolo che abilita
all’esercizio dell’attività.
Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, il titolo
abilitativo decade di diritto, salvo che l’interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti
soggettivi per l’esercizio della attività.
Scaduto l’anno dalla data del decesso del titolare, senza che l’erede od alcuno degli eredi
comprovi il possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio dell’attività e comunichi di
continuarla, il titolo abilitativo, già appartenente al titolare deceduto, decade di diritto.

ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al
Comune.

ART. 15 - RICORSI
Contro il provvedimento del Funzionario Responsabile che neghi l’efficacia della DIA o ne
disponga la decadenza o revoca è ammesso il ricorso al TAR. entro il termine di 60 (sessanta)
giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
notifica.

CAPO IV
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 16 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI
1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le attività oggetto del presente
Regolamento, possono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
A) CARATTERISTICHE DEI LOCALI
A.1) Nuovi esercizi destinati all’attività di:
- Acconciatore (già parrucchiere per uomo o donna):
- dimensioni minime dei locali: 15 (quindici) mq. per la prima poltrona (posto di lavoro), 5 (cinque)
mq. per ogni ulteriore poltrona, un servizio igienico con anti-WC;
-Acconciatore (già unisex): oltre ai requisiti suddetti, calcolare 5 (cinque) mq. in più, due servizi
igienici distinti per sesso con anti-WC;
A.2) Nuovi esercizi destinati all’attività di estetista:
-dimensioni minime dei locali: 15 (quindici) mq. per il primo letto (o poltrona o cabina), 5 (cinque)
mq. per ogni letto ulteriore;
-servizio igienico dotato di doccia e con anti–WC. Due servizi igienici distinti per sesso qualora si
preveda una clientela mista;
- un lavandino con comandi non manuali e con acqua calda e fredda per ogni lettino;
A.3) Nuovi esercizi destinati all’attività di acconciatore ed estetista:
- dimensioni minime dei locali: 15 (quindici) mq. per la prima poltrona; 5 (cinque) mq. per ogni
ulteriore poltrona; 10 (dieci) mq. per il primo lettino, 5 (cinque) mq. per ogni ulteriore lettino;
- un servizio igienico, dotato di doccia, con anti-WC (due servizi igienici con doccia e anti-WC,
distinti per sesso qualora si intenda erogare le prestazioni anche agli uomini)
A.4) Esercizi esistenti che svolgono attività di acconciatore (già parrucchiere per uomo, donna o
unisex), che vogliono svolgere anche l’attività di estetista:
- superficie minima dei locali 25 (venticinque) mq. (considerando per questa superficie massimo
due poltrone di acconciatore ed un lettino di estetista), 5 (cinque) mq. per ogni ulteriore poltrona e
5 (cinque) mq. in più per ogni ulteriore lettino
- un servizio igienico dotato di doccia e anti-WC (due nel caso si tratti di unisex o si preveda
l’attività di estetista anche per uomo)
- un lavandino dotato di comandi non manuali con acqua calda e fredda per ogni lettino
B) REQUISITI GENERALI DEI LOCALI
− I locali destinati agli esercizi di acconciatore ed estetista debbono essere ben illuminati, ventilati
e costruiti con pavimenti e pareti impermeabili e lavabili e dotati di adeguati servizi igienici. La
balza impermeabile deve avere l’altezza di mt. 2,00
− Gli stessi locali devono essere dotati di lavandini fissi, nonché dei necessari servizi e di
condutture o vaschette di acqua corrente, proporzionati ai posti di lavoro, condutture per lo scolo
e il deflusso delle acque verso l’esterno, nonché di idonei recipienti coperti, necessari per la
raccolta, temporanea conservazione e successiva asportazione dei reflui solidi o liquidi ottenuti
dalla lavorazione e di adeguata attrezzatura per la lotta contro le mosche.
− Gli stessi locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente
necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una
razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione.
− Le attrezzature, suppellettili e biancheria, devono essere tenute costantemente pulite e, quando
non in uso, chiuse in apposite custodie e scaffalature.
− Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere giornalmente disinfettate e la biancheria, una
volta usata, non potrà essere di nuovo utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e
disinfettante.
− La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e sarà
allontanata giornalmente dall’esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura.
− Le spazzature devono essere raccolte in apposita cassetta impermeabile a perfetta chiusura da
conservarsi in un vano.
− Occorrendo, il Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell’Unità Sanitaria Locale
prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche e
ambientali di esercizio.
C) IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI DISINFEZIONE
− I locali destinati agli esercizi di acconciatore ed estetista, devono essere dotati dei necessari
impianti ed apparecchi di disinfezione dello strumentario ed oggetti destinati alla lavorazione.
− I rasoi, le forbici, i pettini e gli altri strumenti del mestiere dovranno essere sempre puliti
accuratamente dopo l’uso e sterilizzati mediante idonei mezzi.
− I locali di esercizio dovranno inoltre essere dotati di una cassetta di medicazione, per sopperire
ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.
D) ATTREZZATURE, SUPPELLETTILI E BIANCHERIA DESTINATI ALL’ESERCIZIO
− L’esercizio deve essere fornito di sedili con poggiacapo, da coprire con carte impermeabili,
rinnovabili per ogni servizio, di un sufficiente numero di asciugamani, accappatoi, teli di bucato,
da ricambiare per i vari servizi ad ogni cliente; di rasoi, di forbici, macchinette, pennelli, pettini,
ed accessori vari in proporzione all’importanza dell’esercizio.
− Per le estetiste è ammesso l’uso delle apparecchiature specificato nell’allegato n. 1 della L.R.T
4/89.
E) USO DEI GUANTI
− È fatto obbligo dell’uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale
velenoso, di cui all’art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di permanente a
freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tiglicolati.
− Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti in questione, non deve superare il 6% (sei per
cento).
F) CONDIZIONI DI ESERCIZIO RELATIVE A DETERMINATE TECNICHE E ALL’IMPIEGO
DI MATERIALE D’USO
− È vietato l’impiego di lozioni, tinture, cosmetici, ciprie etc., contenenti sostanze tossiche e di
prodotti comunque non rispondenti alle norme legislative in materia, tra cui il R.D. 30 ottobre
1924, n. 1938.
− L’esercizio della fabbricazione, distribuzione e commercio di profumi, cosmetici, dentifrici ed
altri prodotti soggetti a vigilanza sanitaria di cui all’art. 143 del T.U. delle Leggi Sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dal R.D. 1938/24, continua ad essere disciplinato
dalle vigenti norme legislative e dal vigente regolamento locale di igiene.
G) PERSONE ADDETTE AI LOCALI DI ESERCIZIO ED ALLE LAVORAZIONI
− L’assunzione di personale addetto all’esercizio di parrucchiere e di estetista, deve essere
effettuata in base alle norme legislative vigenti in materia.
− Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di parrucchiere ed
estetista, le persone che non abbiano precedentemente subito la visita presso il Servizio di Igiene
Pubblica e del Territorio dell’ASL, il quale accerta che non sussista pericolo di diffusione di
malattie infettive.
− Dopo ogni singola prestazione, i lavoranti dovranno provvedere a lavarsi le mani con acqua e
sapone.
− Il titolare dell’esercizio è responsabile della corretta osservanza di tali norme.
H) NORME PROFILATTICHE DA OSSERVARSI PRIMA DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI.
− Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone
manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee o da evidenti
alterazioni dei capelli e della barba.
− Sono vivamente consigliate, per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed
antiepatite B.
2. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle
dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene
richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'Autorità
Sanitaria competente per territorio.

ART. 17 - ORARI
1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con
ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello
Provinciale.
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno
del negozio.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in
corso oltre i limiti d'orario.

ART. 18 - PUBBLICITÀ
1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
a)- DIA all'esercizio;
b) - il tariffario delle prestazioni;
c) - avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
d) - avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

CAPO V
CONTROLLI E SANZIONI

ART. 19 - CONTROLLI
1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono
autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività
suddette.

ART.20 - PROVVEDIMENTI INIBITORI
1. In tutti i casi in cui venga accertato che le attività disciplinate dal presente regolamento
vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o abilitazione, l’organo comunale competente
ordina la cessazione immediata dell’attività, disponendone l’esecuzione d’ufficio, in caso di
inottemperanza, decorsi 5 giorni dalla notifica.
2.Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati venga accertata la mancanza od il venir
meno dei prescritti requisiti igienico-sanitari o di tutti gli altri previsti come necessari, dal presente
regolamento o dalla normativa vigente, per il regolare e sicuro svolgimento dell’attività, o venga
comunque ravvisato un pericolo di danno o pericolo per la salute pubblica o la sicurezza degli
utenti o degli addetti , l’organo comunale competente dispone la sospensione immediata
dell’attività, ordinando all’interessato di regolarizzarla, ove possibile, entro un temine ragionevole,
che non può comunque superare i 180 giorni, salvo proroga in caso di documentata necessità.
Decorso tale termine, senza che l’ attività sia resa conforme alle leggi e regolamenti vigenti, si
procede alla revoca del titolo abilitativo d’esercizio.
3. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni alla normativa contenuta nel presente
regolamento, l’organo comunale competente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per
le singole violazioni, può disporre la sospensione dell’attività dell’esercizio da uno a 30 giorni.

ART.21 - DECADENZA E REVOCA
1. Le abilitazioni d’esercizio previste dal presente regolamento decadono nei casi seguenti:
a) qualora, entro sei mesi dal giorno di efficacia della dichiarazione di apertura o di trasferimento di
sede, l’attività non venga concretamente avviata o ripresa nella nuova sede, salvo proroga in caso di
documentata necessità;
b) sospensione dell’attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
a. grave e documentata indisponibilità fisica del titolare, se si tratta di impresa
individuale, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l’esercizio, se
si tratta di attività artigiana;
b. demolizione, sinistro o lavori urgenti ed indifferibili di ristrutturazione dei locali o
dell’immobile dove ha sede l’attività;
c. sfratto non dovuto a morosità.
In detti casi, che devono essere debitamente documentati, può essere concesso, a richiesta, un termine
di proroga ragionevolmente rapportato alla causa giustificatrice.
2. Il titolo che abilita all’esercizio della attività è revocato dall’organo comunale competente
qualora, l’interessato perda i requisiti soggettivi che legittimavano l’esercizio dell’attività oppure
vengano meno, nel locale, nelle strutture e nelle attrezzature, i requisiti di legge per l’utilizzo o
l’impiego nell’esercizio dell’attività.
3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la revoca e la decadenza del titolo abilitativo si
verifica in caso di dichiarazioni mendaci e/o in caso di produzione di atti falsi o loro uso, secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000.
4.La revoca e la decadenza del titolo abilitativo, sono pronunciate nel rispetto delle procedure
previste dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e successive modifiche ed
integrazioni.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTIVITA’ DI BARBIERE
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, risultano in possesso della
qualifica di barbiere ed esercitavano l’attività autorizzata di barbiere possono continuare a svolgere
detta attività.

ART. 23 – RINVIO ALLA LEGGE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni
contenute nella normativa vigente in materia.
2. Le variazioni dovute esclusivamente a modifiche regolamentari dettate da norme superiori
saranno comunque applicate dal Consiglio Comunale.
Tali modifiche saranno comunque applicate anche prima dell’avvenuta revisione del presente
regolamento.

Approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 17/04/2007

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