LEGGE N° 28 del 31 Maggio 2004
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI,GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 ;
Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento
Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento
regionale la disciplina:
“a) dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari, delle attività di cui all’art.1;
b) delle modalità di utilizzo delle attrezzature;
c) delle modalità di espressione del consenso di cui all’art. 4;
d) dell’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’art. 4, comma 3;
e) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di
esame di cui all’art.10”;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 25, adottata previa acquisizione dei
pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione
dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Ricordato che lo schema del presente Regolamento di attuazione è stato sottoposto all’attenzione degli Enti
Locali secondo la procedura prevista dall’art. 13 del Protocollo d’intesa in data 19 giugno 2006;
Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 4^ commissione consiliare e dalla 3^
commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 15 febbraio 2007;
Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni formulate dalla 4^ e 3^ commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2007, n. 688 con la quale è stato approvato il
regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e
di tatuaggio e piercing);
EMANA
il seguente Regolamento:
TITOLO I – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA
CAPO I – Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I – Requisiti comuni di spazi e locali