AVVISO URGENTE:PER TUTTE LE ALLIEVE CHE SOSTERRANNO IL CORSO DI LEGISLAZIONE AL TERZO ANNO


SIETE PREGATE DI PRESENTARVI ALLA PRIMA LEZIONE MUNITE GIA' DELLA DISPENSA CHE POTRETE TROVARE SUL NOSTRO BLOG SOTTO LA VOCE "LEGISLAZIONE 3°ANNO''.

E' OBBLIGATORIO FOTOCOPIARE SOLAMENTE:
--->LEGGE REGIONALE 28/2004
--->LEGGE NAZIONALE 1/1990.

E' FACOLTATIVO INVECE FOTOCOPIARE LE ALTRE LEGGI PRESENTI,I CUI CONTENUTI VERRANNO TRATTATI SOLAMENTE IN PARTE NEL CORSO DELLE LEZIONI.

N.B.:TUTTE LE LEGGI INSERITE SONO VISIBILI INTEGRALMENTE CLICCANDO SU ''Continua a leggere'' E DI CONSEGUENZA FOTOCOPIABILI.

giovedì 10 ottobre 2013

LEGGE REGIONALE TOSCANA 28/2004


LEGGE N° 28 del 31 Maggio 2004

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI,GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA'  DI ESTETICA 


   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 ;
Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento
regionale la disciplina:
“a) dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari, delle attività di cui all’art.1;
b) delle modalità di utilizzo delle attrezzature;
c) delle modalità di espressione del consenso di cui all’art. 4;
d) dell’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’art. 4, comma 3;
e) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di
esame di cui all’art.10”;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 25, adottata previa acquisizione dei
pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione
dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Ricordato che lo schema del presente Regolamento di attuazione è stato sottoposto all’attenzione degli Enti
Locali secondo la procedura prevista dall’art. 13 del Protocollo d’intesa in data 19 giugno 2006;
Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 4^ commissione consiliare e dalla 3^
commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 15 febbraio 2007;
Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni formulate dalla 4^ e 3^ commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2007, n. 688 con la quale è stato approvato il
regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e
di tatuaggio e piercing);
EMANA
il seguente Regolamento:
TITOLO I – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA


CAPO I – Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I – Requisiti comuni di spazi e locali

mercoledì 10 luglio 2013

NUOVA LEGGE COSMETICI

INFORMAZIONE PER LE ALLIEVE DELL'ACCADEMIA ESTETICA, IN PARTICOLARE PER COLORO CHE FREQUENTANO IL 3°ANNO.
In data 11 Luglio 2013 entrerà in vigore la nuova regolamentazione sui prodotti cosmetici che andrà a sostituire la precedente legge n° 713/1986.
La normativa a cui mi riferisco è il REGOLAMENTO N° 1223/2009.

Per visualizzare il regolamento completo cliccare qui  e per visualizzare una sintesi del regolamento cliccare qui .

Nota Bene: Si invitano le allieve che dovranno sostenere il corso a Ottobre a leggere attentamente il contenuto dei 40 articoli presenti nel suddetto regolamento che in parte verranno trattati a lezione.

martedì 5 giugno 2012

LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO N.443/1985

LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO


(Pubblicata sulla G.U. n. 199 del 24-8-1985 )







La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



PROMULGA



la seguente legge:

mercoledì 31 agosto 2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

CAPO I __________________________________________________________________________
DISPOSIZIONI GENERALI_________________________________________________________
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ________________________________________
ART.2 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ___________________________
ART. 3 – ESERCIZIO DI ATTIVITA’______________________________________________
ART. 4 – ZONIZZAZIONE ______________________________________________________
CAPO II__________________________________________________________________________
NORME PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ________________________________________
ART. 5 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’__________________________________

martedì 30 marzo 2010

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n.7 (SOLARIUM)

GAZZETTA 15-7-2011 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 163
SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7


Categoria    : SOLARIUM PER L’ABBRONZATURA

Elenco apparecchi :
a) Lampade abbronzanti UV-A
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990) 
b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi
Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

lunedì 15 marzo 2010

LEGGE NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DI ESTETISTA N°. 1/1990






LEGGE N.1 DEL 4 GENNAIO 1990



E’ composta da 13 art. ed indica tutto ciò che un soggetto deve fare per diventare estetista, indica inoltre i suoi campi di competenza.

Come leggere una legge

Una legge è suddivisa in:

TITOLI

CAPI

SEZIONI

ARTICOLI

COMMI



ARTICOLO  1
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.